Nuova circolare INPS che dà indicazioni su come verrà erogato l’assegno unico universale per figli a carico per il 2023
L’INPS ha pubblicato una circolare contenente le modalità di erogazione dell’Assegno unico e universale per i figlia carico, per il 2023. Nello specifico, viene ribadito che l’assegno verrà erogato d’ufficio a coloro che già lo ricevono, sempre che non ci siano state nel frattempo delle modifiche, che andranno comunicate tempestivamente all’INPS, sui requisiti in possesso e che possono ricadere anche sull’importo.
Vediamo in quali casi non è necessario ri-presentare domanda, e in quali invece bisogna fare comunicazione di variazione all’INPS. Infine, attenzione all’ISEE.
Ricordiamo che, normalmente, la domanda di Assegno unico e universale va presentata ogni anno e, se in possesso dei requisiti richiesti, l’erogazione del beneficio inizia tra il mese di marzo dell’anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell’anno successivo. Lo prevede l’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 230/2021.
CHI RICEVE IN CONTINUITÀ L’ASSEGNO
Tuttavia, nell’ottica di semplificare l’accesso alle prestazioni dei cittadini, l’INPS ha comunicato che, dal marzo 2023, erogherà la prestazione d’ufficio (quindi senza bisogno di presentare nuova domanda), in continuità con l’anno precedente, a quei soggetti che nell’archivio dell’istituto, alla data del 28 febbraio 2023, abbiano già in essere una domanda di Assegno unico e universale “Accolta”, ovvero lo stiano percependo.
CHI DEVE ATTENDERE I CONTROLLI
Invece, l’erogazione inizierà al termine degli specifici controlli (se l’esito sarà positivo) per coloro che negli archivi risulteranno, alla data del 28 febbraio 2023, associati ad una domanda che sia:
– “In istruttoria”, oppure
– “In evidenza alla sede”, oppure
– “In evidenza al cittadino”, oppure
– “Sospesa”,
I dati della domanda (in qualunque stato di lavorazione essa si trovi) verranno automaticamente prelevati dagli archivi dell’Istituto e utilizzati per il pagamento della prestazione. L’istruttoria sarà effettuata anche dopo il 28 febbraio 2023 avvalendosi di tali dati e delle banche dati a disposizione dell’INPS.
SE NON CI SONO STATE VARIAZIONI
In assenza di variazioni segnalate dall’utente, rispetto a quanti dichiarato nella prima domanda, o in assenza di variazioni non comunicate dal beneficiario ma che potrebbero essere intercettate in automatico dalle procedure dell’Istituto, l’Assegno unico e universale verrà erogato alle medesime condizioni in essere già verificate.
Al fine del riconoscimento d’ufficio della prestazione, l’Istituto farà riferimento ai dati presenti nelle domande di Assegno unico e universale già acquisite e agli altri dati rilevati dall’ISEE o da altri archivi a disposizione dell’INPS.
CHI DEVE COMUNICARE VARIAZIONI ALL’INPS
Nel caso in cui ci siano stati nel frattempo dei cambiamenti, rispetto a quanti dichiarato nella prima domanda, i richiedenti dell’Assegno unico e universale devono intervenire tempestivamente sull’istanza inviata e già presente negli archivi dell’Istituto e adeguarne i contenuti. Successivamente
L’INPS procederà con una verifica automatica di tali variazioni in fase di istruttoria della domanda.
Quali variazioni
Alcune circostanze possono fare scaturire la necessità di modificare la domanda di Assegno unico e universale inizialmente presentata e, in specifici casi, necessitano anche della presentazione di una dichiarazione sostitutiva unica (DSU) aggiornata.
Tra le situazioni che possono dare luogo a modifiche si riportano a titolo esemplificativo:
– la nascita di figli;
– la variazione o inserimento della condizione di disabilità del figlio;
– le variazioni della dichiarazione relativa alla frequenza scolastica/corso di formazione per il figlio maggiorenne (18-21 anni);
– le modifiche attinenti all’eventuale separazione/coniugio dei genitori;
– i criteri di ripartizione dell’Assegno tra i due genitori sulla base di apposito provvedimento del giudice o dell’accordo tra i genitori;
– variazione delle condizioni che occorrono per la spettanza delle maggiorazioni previste dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 230/2021;
– variazioni delle modalità di pagamento prescelte dal richiedente e/o dall’eventuale altro genitore.
Il beneficiario potenziale sarà, dunque, chiamato a intervenire sulla domanda precompilata dall’Istituto solo ed esclusivamente nel caso in cui si rendesse necessario segnalare eventuali variazioni e dal momento in cui queste si manifestino.
COME PRESENTARE DOMANDA DI ASSEGNO UNICO UNIVERSALE
È utile ricordare anche in sintesi come presentare richiesta di assegno unico universale, per chi fa domanda per la prima volta e non ha mai beneficiato della misura, ma anche per coloro che l’hanno presentata fino al 28 febbraio 2023, ma per i quali la domanda sia stata “Respinta”, “Decaduta”, “Rinunciata” o “Revocata”.
Per presentare domanda del beneficio per l’annualità 2023 (che decorre dal 1° marzo 2023), sarà necessario procedere alla presentazione di una nuova domanda di Assegno unico e universale all’INPS attraverso:
– portale web dell’Istituto, utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito www.inps.it., se si è in possesso di SPID di Livello 2 o superiore, di una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
– Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
– Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.
TEMPISTICHE
Per le domande presentate entro il 30 giugno dell’anno di riferimento, l’Assegno è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo dello stesso anno. Qualora la presentazione della domanda avvenga dal 1° luglio dell’anno di riferimento, la prestazione decorre dal mese successivo a quello della domanda stessa.
PRESENTAZIONE DELL’ISEE
In tutte le ipotesi sopra descritte, ovvero:
– nel caso di domanda di Assegno unico e universale già presentata all’INPS;
oppure,
– nel caso di presentazione di nuova domanda, anche per coloro che hanno una domanda in stato “Respinta”, “Decaduta”, “Revocata” o “Rinunciata” al 28 febbraio 2023 e che si trovano nel 2023 in possesso dei requisiti normativamente previsti, sussiste sempre l’onere di procedere alla presentazione della nuova DSU per l’anno 2023, per ottenere a partire dal mese di marzo gli importi più elevati dell’Assegno unico e universale sulla base dell’attestazione ISEE 2023 e di quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 230/2021, in tema di importi maggiorati.
L’ISEE in corso di validità al 31 dicembre 2022 continua a essere utilizzato per la determinazione degli importi dell’Assegno unico e universale relativi alle mensilità di gennaio e febbraio 2023; ciò in attuazione di quanto stabilito all’articolo 6, comma 7, del citato decreto legislativo n. 230/2021.
In assenza di una nuova DSU presentata per il 2023 e correttamente attestata, l’importo dell’Assegno unico e universale sarà calcolato a partire dal mese di marzo 2023 con riferimento agli importi minimi previsti dalla normativa.
Qualora la nuova DSU sia presentata entro il 30 giugno 2023, gli importi eventualmente già erogati per l’annualità 2023 saranno adeguati a partire dal mese di marzo 2023 con la corresponsione degli importi dovuti arretrati.
L’ISEE può essere presentato in modalità ordinaria o precompilata.
Per approfondire:
circolare INPS n. 132 del 2022
Fonte: disabili.com