LO STATO DI HANDICAP
L’handicap è una situazione di svantaggio sociale che dipende dalla disabilità o menomazione e dal contesto sociale di riferimento in cui una persona vive.
Il primo comma dell’articolo 3 della legge 104/1992 afferma che: “È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che causa difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.“
Questo articolo precisa che la valutazione dello stato di handicap tiene conto della difficoltà d’inserimento sociale della persona disabile, difficoltà che è dovuta alla patologia o menomazione di cui una questa persona è affetta.
Il terzo comma dello stesso articolo, definisce l’handicap in situazione di gravità: “Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità.”
L’accertamento dell’handicap è effettuato dalle specifiche Commissioni operanti presso ogni Azienda USL. Si tratta delle medesime Commissioni che accertano le minorazioni civili, integrate da un operatore sociale e da uno specialista nella patologia da esaminare.
Anche le persone con invalidità diverse (di guerra, per servizio, di lavoro) possono richiedere la certificazione di handicap. Dal riconoscimento della situazione di handicap non dipendono provvidenze economiche ma è la condizione indispensabile per poter usufruire di diverse agevolazioni (i permessi lavorativi concessi ai lavoratori disabili e ai familiari che li assistono, il congedo retribuito di due anni solo per familiari che assistono disabili riconosciuti in situazione di gravità).
ACCERTAMENTO DELL’HANDICAP
La domanda di riconoscimento
La richiesta di riconoscimento di handicap va presentata all’INPS competente nel territorio dall’interessato o da chi lo rappresenta legalmente (genitore, tutore, curatore).
Dal 1° gennaio 2010 le domandevanno presentate all’INPS esclusivamente in via telematica e deve rispettare alcuni precisi passaggi.
1. Il certificato del medico curante. Per prima cosa bisogna rivolgersi al medico curante (medico certificatore) per il rilascio del certificato introduttivo.
Basandosi sui modelli di certificazione predisposti dall’INPS, il medico attesta la natura delle infermità invalidanti, riporta i dati anagrafici, le patologie invalidanti da cui il soggetto è affetto con l’indicazione obbligatoria dei codici nosologici internazionali (ICD-9). Deve, se presenti, indicare le patologie elencate nel Decreto Ministeriale 2 agosto 2007 che indica le patologie stabilizzate o ingravescenti che danno titolo alla non rivedibilità. Infine deve indicare l’eventuale sussistenza di una patologia oncologica in atto.
Questo certificato va compilato su
supporto informatico ed inviato telematicamente. I medici certificatori, per
eseguire questa operazione, devono essere “accreditati” presso il sistema
richiedendo un PIN che li identificherà in ogni successiva certificazione.
Una volta compilato il certificato, il sistema informatizzato genera un
codice univoco che il medico consegna all’interessato. Il medico deve anche
stampare e consegnare il certificato introduttivo firmato in originale, che il
Cittadino deve poi esibire al momento della visita.
La ricevuta indica il numero di certificato che il Cittadino deve riportare
nella domanda per l’abbinamento dei due documenti. Il certificato ha
validità 90 giorni: se non si presenta in tempo la domanda, il
certificato scade e bisogna richiederlo nuovamente al medico.
2. La presentazione della domanda all’INPS.
2. La presentazione della domanda all’INPS. La domanda di accertamento può essere presentata solo per via telematica. Il Cittadino può farlo autonomamente, attraverso il portale web INPS, previa autenticazione per accedere ai servizi online dell’Istituto. L’’INPS ha dismesso definitivamente il codice Pin, quindi si può accedere solo utilizzando una delle seguenti credenziali: SPID (Sistema Pubblico Identità Digitale), CIE (Carta di Identità Elettronica), CNS (Carta Nazionale dei Servizi).
Il cittadino può farsi assistere da enti abilitati: associazioni di categoria, patronati sindacali, CAAF, altre organizzazioni.
Dal 1° ottobre 2021 il cittadino può allegare alla domanda di invalidità tutta la documentazione probante lo stato di handicap che, qualora ritenuta dall’INPS sufficiente, può anche fargli saltare la visita di persona (il terzo passaggio che vi spiegheremo in seguito). Sulle modalità di allegazione e sull’accertamento dell’invalidità senza convocazione riserviamo un paragrafo a parte più avanti.
Il modello della domanda on line va compilato con i dati anagrafici e bisogna ricordarsi di inserire il numero identificativo presente sul certificato stampato dal medico.
Quando il modulo on line è completo in tutte le sue parti il sistema consente di stamparlo e propone immediatamente una data per la convocazione a visita, qualora l’INPS non ritenga sufficiente la documentazione probante inviata. Si può scegliere una data diversa da quella proposta, scegliendo tra le ulteriori date indicate dal sistema.
ENTRO QUANDO VIENE FISSATA LA PRIMA VISITA PER L’INVALIDITÀ?
Per ogni domanda inoltrata, il sistema informatico genera una ricevuta con il protocollo della domanda.
La procedura informatica propone poi un’agenda di date disponibili per l’accertamento presso la Commissione dell’Azienda USL.
Il Cittadino, può scegliere la data di visita o indicarne una diversa da quella proposta, scegliendola tra le ulteriori date indicate dal sistema.
Vengono fissati indicativamente dei nuovi limiti temporali:
– per l’effettuazione delle visite ordinarie è previsto un tempo massimo di 30 giorni dalla data di presentazione della domanda;
– in caso di patologia oncologica ai sensi dell’art. 6 della Legge n. 80/06 o per patologia ricompresa nel DM 2 agosto 2007, il limite temporale scende a 15 giorni.
Il Cittadino può farsi assistere, durante la visita, da un suo medico di fiducia;
in caso di impedimento, può chiedere una nuova data di visita collegandosi al sito dell’Inps e accedendo al Servizio online con il proprio codice di identificazione personale (PIN);
se assente alla visita, verrà comunque nuovamente convocato. La mancata presentazione anche alla successiva visita sarà considerata a tutti gli effetti come una rinuncia alla domanda, con perdita di efficacia della stessa.
ACCERTAMENTO SENZA CONVOCAZIONE A VISITA
Come precisato dal Messaggio INPS n. 3315/2021 e dal Messaggio INPS n. 1060 del 17-03-2023, l’INPS ha attivato un il servizio che consente di presentare alla commissione la documentazione probante lo stato di invalidità senza doversi recare fisicamente alla visita. Anche se inizialmente legata all’emergenza Covid, la nuova procedura rappresenta oggi una modalità di accertamento medico legale ampiamente utilizzata.
Si tratta della funzione Allegazione documentazione sanitaria invalidità civile, fruibile sempre dal portale web dell’Istituto, effettuando l’autenticazione con le credenziali di identità digitale (SPID, CNS o CIE). Consente di inviare online alle commissioni INPS i documenti sanitari utili all’accertamento medico-legale, per la definizione agli atti delle domande/posizioni in attesa di valutazione sanitaria di prima istanza/aggravamento o di revisione.
In questo modo la commissione può redigere il verbale basandosi solo sugli atti, se adeguati a consentire una valutazione obiettiva, senza incontrare fisicamente il cittadino per la visita. La documentazione trasmessa online è resa disponibile alla commissione medica, che può pronunciarsi con l’emissione di un verbale agli atti. Lo stesso viene poi trasmesso al cittadino a mezzo di raccomandata A/R. Tuttavia, se la documentazione trasmessa dal cittadino è ritenuta insufficiente, l’interessato viene convocato a visita diretta.
COME ALLEGARE LA DOCUMENTAZIONE SANITARIA
La procedura, per allegare la documentazione sanitaria alla domanda di invalidità, avviata da ottobre 2021, è stata via via sempre più migliorata e velocizzata. A partire dal 20 giugno 2022 le persone con disabilità che presentano prime istanze o aggravamenti di invalidità, cecità, sordità, handicap e disabilità potranno allegare la documentazione sanitaria necessaria a completare l’istanza, immediatamente dopo avere acquisito la domanda. Per farlo basta cliccare sul pulsante “Allega documentazione sanitaria”. È stata, inoltre, inserita una nuova funzione in menù, denominata “Allegazione documentazione sanitaria (art. 29-ter della legge n. 120/2020)”, che consente di allegare la documentazione anche successivamente alla trasmissione della domanda.
Possono usare questa procedura di allegazione documenti anche i cittadini che avevano già presentato una domanda di invalidità civile, di handicap, di cecità, sordità o disabilità o che hanno già ricevuto una comunicazione dall’Istituto riguardante una revisione. Il servizio potrà essere utilizzato fino alla conclusione dell’iter sanitario. Questa novità illustrata nel Messaggio n° 2518 del 21-06-2022 arriva nell’ottica della semplificazione delle procedure, uno degli obiettivi del PNRR da raggiungere.
Successivamente, con il Messaggio n° 3574 del 01-10-2022, l’INPS ha anche chiarito che le funzioni della nuova procedura che vi abbiamo spiegato dal 1° ottobre 2022 sono estese anche ai medici certificatori e agli Istituti di Patronato. Dunque, i medici certificatori e gli operatori degli Istituti di Patronato che forniscono assistenza al cittadino possono accedere all’applicativo attraverso il sito istituzionale dell’INPS a seguito di autenticazione tramite le proprie credenziali di identità digitale.
QUANDO È POSSIBILE ALLEGARE LA DOCUMENTAZIONE SANITARIA
Il servizio INPS, come chiarito anche nel Messaggio INPS n. 1060 del 17-03-2023, permette di allegare la documentazione sanitaria attualmente interessa:
- le domande di prima istanza o aggravamento di cittadini residenti nei territori dove l’INPS effettua l’accertamento sanitario in convenzione CIC con le Regioni;
- tutte le revisioni sanitarie di invalidità civile (Decreto Legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 114 del 2014). In questo caso l’INPS invia una comunicazione mediante una lettera, con l’informativa al cittadino di potere optare per la valutazione agli atti. Tale comunicazione è inviata quattro mesi prima della scadenza di revisione.La ricevuta e la convocazione a visita
3. La ricevuta e la convocazione a visita
Per ogni domanda inoltrata, il sistema informatico genera una ricevuta con il protocollo della domanda.
La procedura informatica propone poi un’agenda di date disponibili per l’accertamento presso la Commissione dell’Azienda USL.
Il Cittadino, può scegliere la data di visita o indicarne una diversa da quella proposta, scegliendola tra le ulteriori date indicate dal sistema.
Vengono fissati indicativamente dei nuovi limiti temporali:
– per l’effettuazione delle visite ordinarie è previsto un tempo massimo di 30 giorni dalla data di presentazione della domanda;
– in caso di patologia oncologica ai sensi dell’art. 6 della Legge n. 80/06 o per patologia ricompresa nel DM 2 agosto 2007, il limite temporale scende a 15 giorni.
Se non è possibile, in tempo reale,
fissare la visita entro l’arco temporale massimo, a causa dell’indisponibilità
di date nell’agenda, la procedura può segnalare date successive al limite
previsto, oppure registrare la domanda e riservarsi di definire in seguito la
prenotazione della visita.
Una volta definita la data di convocazione, l’invito a visita è visibile
nella procedura informatica (visualizzato nel sito internet) e viene comunicato
con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all’indirizzo e alla email
eventualmente comunicata.
Nelle lettere di invito a visita sono riportati i riferimenti della
prenotazione (data, orario, luogo di visita), delle avvertenze riguardanti la
documentazione da portare all’atto della visita (documento di identità valido;
stampa originale del certificato firmata dal medico certificatore;
documentazione sanitaria, ecc.), e delle modalità da seguire in caso di
impedimento a presentarsi a visita, nonché le conseguenze che possono derivare dalla
eventuale assenza alla visita.
Nella stessa lettera viene ricordato che:
– il Cittadino può farsi assistere, durante la visita, da un suo medico di
fiducia;
– in caso di impedimento, può chiedere una nuova data di visita
collegandosi al sito dell’Inps e accedendo al Servizio online con il proprio
codice di identificazione personale (PIN);
– se assente alla visita, verrà comunque nuovamente convocato. La mancata
presentazione anche alla successiva visita sarà considerata a tutti gli effetti
come una rinuncia alla domanda, con perdita di efficacia della stessa.
4. La visita
Nel caso in cui la persona sia
intrasportabile (il trasporto comporta un grave rischio per l’incolumità e la
salute della persona) è possibile richiedere la visita domiciliare.
Anche in questo caso la procedura è informatizzata e spetta al medico
abilitato a rilasciare il certificato introduttivo.
Il certificato medico di richiesta visita domiciliare va inoltrato almeno 5
giorni prima della data già fissata per la visita ambulatoriale.
È poi il Presidente della Commissione dell’Azienda USL a valutare il merito
della certificazione e dispone o meno la visita domiciliare.
In caso di accoglimento, il Cittadino viene informato della data e dell’ora
stabilita per la visita domiciliare, altrimenti viene indicata una nuova data
di invito a visita ambulatoriale. Tali comunicazioni saranno notificate con le
modalità già descritte (visualizzazione sul sito internet, eventuale invio per
posta elettronica, lettera raccomandata).
In tutti gli altri casi la visita avviene presso la Commissione della Azienda USL competente che, dal 1 gennaio 2010 è – in forza dell’art. 20 della Legge 102/2009 – integrata con un medico dell’INPS.
La Commissione è composta da un medico
specialista in medicina legale che assume le funzioni di presidente e da due
medici di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina del
lavoro. I medici sono scelti tra i medici dipendenti o convenzionati della Usl
territorialmente competente.
La Commissione è la medesima che accerta l’invalidità civile, ma è
integrata da un operatore sociale e un esperto nei casi da esaminare.
Alla Commissione partecipa, di volta in volta, un sanitario in
rappresentanza, rispettivamente, dell’Associazione nazionale dei mutilati ed
invalidi civili (ANMIC), dell’Unione italiana ciechi (UIC), dell’Ente nazionale
per la protezione e l’assistenza ai sordomuti (ENS) e dell’Associazione
nazionale delle famiglie dei fanciulli ed adulti subnormali (ANFFAS), ogni
qualvolta devono pronunciarsi su invalidi appartenenti alle rispettive
categorie.
La Commissione accede al fascicolo
elettronico contenente la domanda e il certificato medico. La persona può farsi
assistere – a sue spese da un medico propria fiducia.
Al termine della visita, viene redatto il verbale elettronico,
riportando l’esito, i codici nosologici internazionali (ICD-9) e l’eventuale
indicazione di patologie indicate nel Decreto 2 agosto 2007 che comportano
l’esclusione di successive visite di revisione.
Sono abilitati all’accesso a questi dati solo alcuni medici e funzionari,
per contenere il rischio di abusi relativi alla riservatezza dei dati.
Tutta la documentazione sanitaria presentata nel corso della visita viene
conservata e acquisita agli atti dall’Azienda USL.
In caso di assenza a visita
senza giustificato motivo, la domanda viene rigettata. Il Cittadino dovrà
presentare una nuova domanda, previo rilascio del certificato da parte del
medico curante.
5. La verifica
Le Commissioni ASL sono integrate con un medico dell’INPS e questo può rappresentare un vantaggio in termini di tempi, oltre che – sicuramente – di risparmi di gestione.
Infatti, se al termine della visita viene approvato all’unanimità, il verbale, validato dal Responsabile del Centro Medico Legale dell’INPS è considerato definitivo.
Se al termine della visita di accertamento, invece, il parere non è unanime, l’INPS sospende l’invio del verbale e acquisisce gli atti che vengono esaminati dal Responsabile del Centro Medico Legale dell’INPS. Questi può validare il verbale entro 10 giorni oppure procedere ad una nuova visita nei successivi 20 giorni.
La visita, in questo caso, viene effettuata, oltre che da un medico INPS (diverso da quello presente in Commissione ASL), da un medico rappresentante delle associazioni di categoria (ANMIC, ENS, UIC, ANFFAS) e, nel caso di valutazione dell’handicap, da un operatore sociale (per le certificazioni relative alla Legge 104/1992 e 68/1999).
La Commissione medica può avvalersi della consulenza di un medico specialista della patologia oggetto di valutazione. Le consulenze potranno essere effettuate da medici specialisti INPS o da medici già convenzionati con l’Istituto.
6. L’invio del verbale
Il verbale definitivo viene inviato al
Cittadino dall’INPS.
Le versioni inviate sono due: una contenente tutti i dati sensibili e una
contenente solo il giudizio finale per gli usi amministrativi.
Se il giudizio finale prevede l’erogazione di provvidenze economiche, il
Cittadino viene invitato ad inserire online i dati richiesti (ad esempio
reddito personale, eventuale ricovero a carico dello Stato, frequenza a scuole
o centri di riabilitazione, coordinate bancarie).
Anche queste informazioni finiscono nella “banca dati” e completano il
profilo della persona ai fini dell’invalidità civile, handicap e disabilità. E
anche per queste procedure è bene farsi assistere da un patronato sindacale,
un’associazione o un soggetto abilitato.
I fascicoli elettronici dei verbali conclusi vengono archiviati nel
Casellario Centrale di Invalidità gestito dall’INPS.
Il ricorso
Nel caso la Commissione medica entro 3 mesi dalla presentazione della domanda non fissi la visita di accertamento, l’interessato può presentare una diffida all’Assessorato regionale competente che provvede a fissare la visita entro il termine massimo di 270 giorni dalla data di presentazione della domanda; se questo non accade (silenzio rigetto) si può ricorre al giudice ordinario.
RICORSO GIURISDIZIONALE
Contro il giudizio sanitario della commissione medica per l’accertamento dell’invalidità è possibile promuovere un ricorso giurisdizionale entro 6 mesi dalla notifica del verbale sanitario. Il termine è perentorio: una volta decaduto sarà possibile solo presentare una nuova domanda amministrativa. Dal 1° gennaio 2012, con l’obiettivo di raggiungere un accordo in via conciliativa senza arrivare al giudizio, la legge ha stabilito che in tutti i giudizi per l’invalidità civile, cecità e sordità, l’handicap e la disabilità è obbligatorio l’accertamento tecnico preventivo – ATP: un’analisi finalizzata alla verifica delle condizioni sanitarie che legittimano le pretese che il ricorrente intende far valere in giudizio (legge 111/2011). La richiesta di accertamento tecnico preventivo va fatta dal cittadino che intende impugnare un verbale sanitario, prima di dare inizio al contenzioso giudiziale. L’accertamento viene affidato dal giudice ad un consulente tecnico d’ufficio (CTU), che viene assistito nelle operazioni peritali da un medico legale dell’Inps. Una volta terminata la consulenza tecnica, il giudice fissa un termine perentorio (non superiore a 30 giorni) entro il quale le parti devono dichiarare se intendono contestare o meno le conclusioni del consulente. In assenza di contestazioni, il giudice predispone il decreto di omologazione dell’accertamento, che non è più impugnabile né modificabile. Se invece una delle parti dichiara di voler contestare le conclusioni del CTU, si apre il giudizio con il deposito del ricorso introduttivo nel quale, a pena di inammissibilità, vanno indicati i motivi della contestazione. Da gennaio 2012, non è più possibile avviare il ricorso se prima non si è concluso l’accertamento tecnico preventivo.
Nel caso di accertamento tecnico preventivo o del successivo ricorso davanti al giudice, è possibile farsi appoggiare da un patronato sindacale o da associazioni di categoria.
RICORSO AMMINISTRATIVO
Il ricorso amministrativo è ammesso esclusivamente contro provvedimenti di rigetto o di revoca dei benefici economici che attengono a requisiti non sanitari, quali il reddito, la cittadinanza, la residenza. Contro il mancato riconoscimento dei requisiti sanitari, infatti, è possibile presentare unicamente ricorso in via giudiziaria.
A partire dal 21 febbraio 2011, la presentazione dei ricorsi amministrativi deve avvenire esclusivamente per via telematica:
- direttamente dal cittadino, se in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto, utilizzando l’apposita procedura “Ricorsi On Line” disponibile nell’Area Servizi del portale www.inps.it;
- tramite gli Enti di patronato e gli altri soggetti abilitati all’intermediazione con l’Istituto, attraverso i servizi telematici Inps a loro dedicati.