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ASSEGNO MENSILE

Che cos’è 

L’assegno mensile è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei soggetti ai quali sia riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa parziale, cioè compresa tra il 74% e il 99%.

Poiché si tratta di una prestazione assistenziale concessa a chi si trova in uno stato di bisogno economico, per avere diritto all’assegno è necessario avere un reddito non superiore alle soglie previste annualmente dalla legge.  

A chi spetta

Hanno diritto al’’assegno mensile gli invalidi parziali di età compresa tra i 18 e i 65 anni che soddisfano i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge.  

Requisiti 

Per ottenere l’assegno mensile sono necessari i seguenti requisiti:

  • riconoscimento di una percentuale di invalidità compresa tra il 74% ed il 99%;
  • stato di bisogno economico;
  • età compresa dal 18° al 65° anno (65 anni e tre mesi a decorrere dal 1° gennaio 2013);
  • cittadinanza italiana;
  • iscrizione all’anagrafe del Comune di residenza per i cittadini stranieri comunitari;
  • titolarità del permesso di soggiorno di almeno un anno di cui all’art. 41 TU immigrazione per i cittadini stranieri extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato, anche se privi di permesso di soggiorno CE di lungo periodo;
  • non svolgimento di attività lavorativa (salvo casi particolari);
  • residenza stabile ed abituale sul territorio nazionale.

L’assegno mensile è incompatibile con qualsiasi pensione diretta di invalidità. L’interessato può optare per il trattamento economico più favorevole. 

Se la situazione di incompatibilità si manifesta dopo la concessione dell’assegno mensile, l’invalido ha l’obbligo di comunicarlo all’Inps entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento con il quale gli viene riconosciuto da parte di un altro ente il trattamento pensionistico di invalidità incompatibile.  

La domanda 

Per poter presentare la domanda, è necessario prima recarsi dal proprio medico di base e chiedere il rilascio del certificato medico introduttivo.

Una volta ottenuto il certificato, il cui codice identificativo va obbligatoriamente allegato, può essere presentata la domanda esclusivamente per via telematica attraverso uno dei seguenti canali:

  • Web – avvalendosi dei servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’INPS;
  • patronati o associazioni di categoria dei disabili), usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi.

A partire dal 4 luglio 2009 (con l’eccezione delle domande di aggravamento presentate dai malati oncologici) non è possibile presentare una nuova domanda per la stessa prestazione fino a quando non sia esaurito l’iter di quella in corso o, in caso di ricorso giudiziario, finché non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.  

Quando spetta 

Il pagamento delle prestazioni decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, se risultano soddisfatti tutti i requisiti richiesti, sia sanitari che amministrativi.  

Quanto spetta 

L’assegno spetta se non si superano limiti personali di reddito stabiliti annualmente (per l’anno 2024 paria 5.725,46 euro).

Tale assegno non è più subordinato all’obbligo dell’iscrizione nelle liste di collocamento speciali, fermo restando la facoltà per il soggetto di iscriversi comunque.

L’assegno mensile viene corrisposto per 13 mensilità. Per l’anno 2024 l’importo mensile è pari a 333,33 euro.

In sede di prima liquidazione si considerano i redditi dell’anno in corso dichiarati dall’interessato in via presuntiva. Per gli anni successivi si considerano, per le pensioni, i redditi percepiti nell’anno solare di riferimento, mentre per le altre tipologie di redditi gli importi percepiti negli anni precedenti.

La misura dell’ assegno, in condizioni particolari di reddito, può essere incrementata di un importo mensile stabilito dalla legge (maggiorazione). Al compimento del sessantacinquesimo anno di età e 3 mesi, in sostituzione dell’assegno mensile, viene corrisposto l’assegno sociale.