La formazione professionale

Il diritto alla formazione professionale dei cittadini disabili è pienamente riconosciuto dalla Costituzione Italiana all’art. 38: “gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale.” 
Affinché i principi costituzionali trovino riscontro nella legislazione successiva bisognerà attendere 25 anni. Fino agli inizi degli anni settanta , infatti, le disposizioni in materia non prevedevano interventi a favore dei portatori di handicap. Con la Legge n. 118 del 1971 vengono per la prima volta previste specifiche norme al riguardo. L’articolo 23 della suddetta legge stabilisce infatti che i mutilati e gli invalidi civili, dopo l’espletamento dell’obbligo scolastico, siano ammessi a fruire delle provvidenze intese all’orientamento, all’addestramento, alla qualificazione e riqualificazione professionale a cura del Ministero del lavoro e della Previdenza sociale. 

Con la Legge 845/78, legge quadro in materia di formazione professionale, si introduce una normativa organica in materia, comprendente disposizioni relative ai disabili. 
Le competenze legislative e amministrative in merito vengono definitivamente assegnate alle regioni precisando che spetta loro:

  • la promozione di interventi idonei di assistenza psico-pedagogica, tecnica e sanitaria nei confronti degli allievi affetti da disturbi del comportamento o da menomazioni fisiche o sensoriali al fine di assicurare loro il completo inserimento nell’attività formativa e favorirne l’integrazione sociale (art.3,comma 1, lett. a);
  • la qualificazione professionale degli invalidi e dei disabili, nonché gli interventi necessari ad assicurare loro il diritto alla formazione professionale (art. 4, comma 1, lett. d);
  • le iniziative formative dirette alla rieducazione professionale di lavoratori divenuti invalidi a causa di infortuni o malattia (art. 8, comma 1, lett. g).

La Legge quadro n. 104/92 per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate,  interviene nel settore della formazione professionale dei disabili recuperando e integrando le norme della L. 845/78. 
La legge quadro sull’handicap identifica il processo formativo come strumento preliminare da perfezionare e promuovere allo scopo di assicurare adeguate opportunità occupazionali anche in conformità con i cambiamenti strutturali del sistema economico. L’art. 17 della suddetta legge prevede l’inserimento della persona handicappata negli ordinari corsi di formazione professionale dei centri pubblici e privati, garantendo attività specifiche per quegli allievi disabili che non siano in grado di avvalersi dei metodi di apprendimento ordinari per l’acquisizione di una qualifica. Si precisa che a tal fine le regioni forniscono ai centri i sussidi e le attrezzature necessarie. 
Il riordino generale della formazione professionale è definito, nei principi e criteri guida, dalla Legge n. 196/97 (art. 17), norme in materia di promozione dell’occupazione, come prima fase di un più ampio processo di riforma della disciplina in materia. Alla formazione professionale è affidato il compito di integrare la preparazione di base e l’inserimento lavorativo per un’elevazione qualitativa e competitiva delle professionalità sul mercato del lavoro. 

La Legge n. 196 del 1997 (Pacchetto Treu), volta a favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro ha mirato a rilanciare istituti già sperimentati come l’apprendistato, il contratto di formazione lavoro, gli stages, attraverso un potenziamento dei contenuti formativi, la valorizzazione dell’alternanza scuola-lavoro per favorire la conoscenza del mondo del lavoro e facilitare le scelte professionali dei giovani.

La direttiva 2000/78/CE sancisce il principio della parità di trattamento in materia di occupazione e formazione indipendentemente dalla religione o convinzioni personali, dall’orientamento sessuale, dall’età e dalle disabilità. 
La direttiva trova applicazione nel settore pubblico e in quello privato, e riguarda principalmente:

  • le condizioni di accesso alla formazione professionale e al lavoro dipendente o indipendente, comprese le possibilità di promozione; 
  • l’impiego e le condizioni di lavoro, compreso il licenziamento e la retribuzione; 
  • l’iscrizione a un’organizzazione sindacale.

Il Decreto Legislativo 9 luglio 2003, n. 216 recepisce la direttiva europea 2000/78/CE che sancisce la parità di trattamento in materia di occupazione e formazione indipendentemente dalla religione o convinzioni personali, dall’orientamento sessuale, dall’età e dalle disabilità.  

Il D.L. 216/2003 ha per oggetto la parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione, dalle convinzioni personali, dagli handicap, dall’età e dall’orientamento sessuale, per quanto concerne l’occupazione e le condizioni di lavoro e prevede l’adozione di misure necessarie affinché tali fattori non siano causa di discriminazione, in un’ottica che tenga conto anche del diverso impatto che le stesse forme di discriminazione possono avere su donne e uomini. 

Il principio di parità di trattamento senza distinzioni si applica anche per: 

  • l’accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e formazione professionale, perfezionamento e riqualificazione professionale, inclusi i tirocini professionali.