LA PATENTE DI GUIDA SPECIALE
L’attributo di “patente speciale” attesta l’idoneità alla guida di chi, affetto da minorazione, può condurre un’autovettura modificata in modo tale che la relativa funzione perduta possa essere vicariata o assistita con l’adozione di adeguati mezzi di protesi, di ortesi o di adattamenti particolari ai veicoli da condurre.
Dopo l’abolizione della categoria delle patenti F, al disabile che voglia guidare un autoveicolo, possono essere rilasciate le patenti A, B, C o D speciali.
La visita
Per ottenere il rilascio di una delle patenti speciali, il disabile dovrà sottoporsi ad una visita di idoneità presso la Commissione Medica Locale preposta a tale accertamento.
La Commissione medica locale è presieduta, di norma, dal Responsabile della medicina legale della ASL in cui è ubicata, e composta da altri due medici e integrata (nel caso delle patenti speciali) da un medico dei servizi territoriali della riabilitazione e da un ingegnere della carriera direttiva della M.C.T.C., a sua volta la CML può avvalersi di esperti (art 330 del Regolamento del CdS).
La visita di idoneità, si richiede
presentando un certificato medico redatto su un apposito
modulo unitamente ad un documento di riconoscimento.
Nel caso in cui il disabile sia già titolare di una patente normale (che
verrà trasformata in speciale), questa andrà esibita in luogo del documento di
riconoscimento.
La visita può essere richiesta anche presso una Commissione diversa da quella di residenza; in tal caso, tuttavia, è discrezione della stessa accettare o meno tale istanza di accertamento.
Nel corso della visita potrà essere
esibita ulteriore documentazione clinica (preferibilmente rilasciata da un
servizio di riabilitazione o da uno specialista della malattia invalidante in
questione) in possesso del disabile; il disabile può, inoltre, farsi
assistere, a sue spese, da un medico di fiducia.
Nel caso che, nel corso della visita e dell’analisi dei certificati
anamnestici, la Commissione nutra dubbi circa l’idoneità, si deve procedere ad
una prova pratica alla guida su un veicolo “adattato in relazione alle
particolari esigenze”. Questo significa che l’idoneità non può essere
rifiutata solo sulla base di valutazioni cliniche o documentali.
Il certificato di idoneità rilasciato dalla Commissione Medica Locale è valido 180 giorni.
Gli adattamenti di modifica del veicolo vengono indicati nel certificato medico anche tramite codice e subcodici, in base a una classificazione per le categorie delle minorazioni, singole o multiple, predisposta da un Comitato tecnico Ministeriale. I codici indicati sono codici comunitari introdotti, dal 21 giugno 2000, con la Direttiva comunitaria che ha istituito la patente europea.
Qualora vengano autorizzate protesi o ortesi, la loro efficienza deve essere certificata dal costruttore (art. 327 del Regolamento di esecuzione del CdS).
Il ricorso
Contro il giudizio di non idoneità alla
guida espresso dalla Commissione Medica Locale è possibile produrre
ricorso. Il ricorso può essere presentato anche nel caso in cui non si
ritengano appropriati al proprio stato fisico gli adattamenti prescritti
dalla commissione Medica Locale o la durata di validità della
patente.
L’art. 23 della L. 120/2010 (Disposizioni in materia di sicurezza stradale)
ha modificato il comma 5 dell’art. 119 del Codice della Strada. Con tale
modifica è stato superato il precedente sistema di eventuale presentazione
di un ricorso gerarchico contro i giudizi
delle commissioni mediche e ha introdotto un sistema più semplificato.
Resta comunque ferma la possibilità di tutela giurisdizionale con ricorso
al Tar o di ricorso straordinario al Capo dello Stato. La nuova
normativa è entrata in vigore il 13 agosto 2010. Eventuali ricorsi
gerarchici, contro i giudizi delle Commissioni Mediche Locali, emessi dal
13 agosto 2010 e proposti con il sistema precedente saranno ritenuti
inammissibili.
Quindi la persona disabile che intenda presentare ricorso contro il
giudizio della commissione medica potrà utilizzare, alternativamente,
queste modalità:
• proporre immediatamente ricorso al Tar
(entro sessanta giorni dalla data della notifica del provvedimento)
• proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (entro
centoventi giorni dalla data della notifica del provvedimento)
• sottoporsi, a sua richiesta e a sue spese, a nuova visita medica da
effettuarsi presso gli organi sanitari periferici della Società Rete
Ferroviaria Italiana SpA (FS).
La prova teorica e pratica per il rilascio della patente speciale
La Commissione Medica indica nel certificato di idoneità quelli che sono i dispositivi di guida che il disabile dovrà utilizzare; queste
modifiche dovrebbero essere riportate sul foglio rosa (e successivamente sulla patente di guida).
Dopo aver ottenuto il certificato medico o
il foglio rosa, si possono preparare gli esami teorici e pratici,
con la medesima pratica d’esame delle patenti generiche. Ci si esercita quindi
alla guida con qualsiasi veicolo, non necessariamente di proprietà o della
scuola guida, a condizione che il veicolo abbia gli adattamenti prescritti
dalla Commissione Medica Locale.
Per l’esercitazione alla guida non è obbligatorio un veicolo con doppi comandi.
All’atto della prenotazione dell’esame si dovrà consegnare all’Ufficio
Provinciale della Motorizzazione Civile il certificato medico con le
prescrizioni affinché possa essere predisposta, per il momento dell’esame, la
patente appropriata (in caso di più opzioni si dovrà indicare quella
prescelta).
L’esame dovrà essere sostenuto con un veicolo, di proprietà
o di terzi, adattato in base alla propria minorazione secondo
le prescrizioni della Commissione e con la carta di circolazione previamente
aggiornata nei modi d’uso purché a fianco si trovi, in funzione di istruttore,
una persona abilitata.
Nel corso dell’esame verrà verificata l’idoneità degli adattamenti e la
capacità di usarli con destrezza.
La patente speciale verrà rilasciata al termine della prova di guida e
riporterà gli adattamenti definitivi che devono essere presenti sul veicolo; si
potranno guidare solo i veicoli dotati di tali dispositivi.
Per la parte teorica è possibile
rivolgersi indifferentemente a qualsiasi autoscuola; ma per l’esercitazione
pratica alla guida è consigliabile informarsi preventivamente per verificare la
disponibilità di un veicolo con gli specifici adattamenti che sono stati
prescritti dalla Commissione Medica Locale.
È inoltre consigliabile informarsi presso le associazioni di categoria perché
potrebbero avere in dotazione veicoli multiadattati per la guida da concedere
in uso alle autoscuole o consorzi di autoscuole, in presenza di specifici
accordi. Infatti, non tutte le autoscuole sono dotate di veicoli con
adattamenti oppure possono avere a disposizione veicoli con specifici
dispositivi che non sono idonei alla propria disabilità.
Si consiglia di consultare il sito della propria Provincia di residenza per
verificare se sia pubblicato l’elenco delle Autoscuole abilitate dalla
stessa Provincia.
Il rinnovo
La validità prevista per la patente
speciale è di cinque anni. La Commissione Medica Locale può tuttavia limitarne
la durata a periodi inferiori quando esistono patologie in corso. La nuova
validità sarà indicata sul certificato medico. Il conducente circolerà quindi
con la patente e il certificato medico.
Per il rinnovo della patente di categoria speciale è necessario presentare
alla Commissione Medica Provinciale, un certificato medico, redatto su apposito
modulo e copia della patente in possesso, richiedendo un appuntamento per la
visita di idoneità. Visti i tempi medi di convocazione è consigliabile
presentare la richiesta di visita per il rinnovo almeno 90 giorni prima della
scadenza della patente.
La revisione
Quando sorgono dubbi sulla persistenza dei
requisiti fisici previsti per l’idoneità alla guida, l’Autorità che accerta il
deficit ne dà comunicazione all’Ufficio Motorizzazione Civile.
Tale ufficio dispone la revisione della patente e invita l’interessato a
presentarsi presso la Commissione Medica Locale entro i termini fissati nel
provvedimento. Una volta effettuata la visita e ottenuta la certificazione
medica, rilasciata dalla Commissione Medica Locale e il cui esito può essere di
idoneità/non idoneità o ancora condizionato da prescrizione, questa dovrà
essere presentata all’Autorità che ha disposto la revisione.
La patente europea
Sulla patente (o foglio rosa) speciale di qualsiasi categoria saranno riportate le particolari prescrizioni o gli specifici adattamenti in relazione alla patologia da cui si è affetti.
Sulle patenti di vecchio tipo gli adattamenti obbligatori sono riportati per esteso (per esempio, cambio automatico, acceleratore al volante, freno a lungo braccio, ecc.).
Sulla nuova patente europea,
di tipo card, le descrizioni degli adattamenti sono
invece riportate con un codice comunitario valido in tutti i
Paesi aderenti all’Unione Europea, quindi sarà presente solo una
codificazione numerica.
L’introduzione di questi codici, elaborati dalla Commissione Europea, è
avvenuta con il recepimento della prima Direttiva comunitaria che ha
istituito la patente europea (Dir. 2000/56/CE).
L’elenco e la classificazione dei codici è stata, nel tempo, ampliata e
armonizzata dal Ministero dei Trasporti, in collaborazione con la Commissione
Europea, al fine di inserire il maggior numero di informazioni possibili sulle
nuove patenti di guida ed eliminare la necessità di eventuali fogli
aggiuntivi.
La verifica della corrispondenza degli adattamenti descritti
in chiaro con i codici riportati nella certificazione rilasciata dalla
Commissione Medica Locale è fatta dagli Uffici Motorizzazione Civile
competenti e, nel caso in cui la stessa Commissione ne abbia omesso
l’indicazione, gli stessi uffici provvederanno ad annotarli.
L’adozione a livello comunitario dei codici e subcodici armonizzati permette
quindi la comprensione dei dati della patente di guida di tipo card in tutti i
Paesi membri dell’Unione Europea.