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COLLOCAMENTO MIRATO

Definizione

La legge di riforma del collocamento dei disabili (L. 68 del 1999 e successive modifiche e integrazioni), ha introdotto il nuovo principio del “collocamento mirato”. Lo scopo è promuovere l’inserimento lavorativo in impieghi compatibili con le condizioni di salute e capacità lavorative della persona disabile, soddisfacendo contemporaneamente l’esigenza delle aziende di un inserimento proficuo nella propria organizzazione produttiva. 

Le persone disabili che desiderano fruire del collocamento mirato devono essere iscritte alle liste ordinarie e a quelle speciali del Centro per l’impiego di residenza. 

Lavoratori interessati

Ai sensi dell’art.1 L .68/99, il collocamento dei disabili si applica alle persone affette da menomazione fisiche, psichiche e sensoriali e portatori di handicap intellettivo, con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% e alle persone invalide del lavoro con invalidità superiore al 33%
Si applica, inoltre, alle persone non vedenti, sordomute, invalide di guerra, invalidi civili di guerra e invalidi per servizio
Le condizioni di disabilità devono essere accertate dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile. 

Il Ministero della Salute ha precisato che per la valutazione dell’invalidità dei soggetti minori di 18 anni, le Commissioni sanitarie sono tenute ad accertare e ad indicare nei propri verbali se le minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali da cui sono affetti, ovvero l’handicap intellettivo di cui sono portatori, determinino, ai soli fini del collocamento al lavoro, difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età tale da corrispondere a invalidità superiore al 45%. 

Sono interessati anche i lavoratori appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 18 L. 68/99. Tra questi lavoratori sono ricomprese le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, gli orfani e i coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio nonchè i figli e i coniugi di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di lavoro, di guerra o di servizio e dei profughi italiani rimpatriati. Si precisa che le assunizoni di tali lavoratori non copre le quote di riserva ad esclusivo beneficio dei lavoratori disabili (interpretazione autentica Legge 11/3/2011 n.25). 

I predetti soggetti aventi i requisiti di cui agli artt. 1 e 18 L. 68/99 ovvero i disabili e gli appartenenti alle categorie protette, qualora siano in cerca di lavoro, possono iscriversi alle liste del collocamento obbligatorio rivolgendosi al Centro per l’impiego territorialmente competente con documento di identità, codice fiscale e dati relativi alla categoria di appartenenza.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha precisato che l’età anagrafica minima per l’iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio è quella di 16 anni mentre per quella massima si intende l’età prevista per il raggiungimento dei requisiti per l’età pensionabile (70 anni). 

A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 454/98, ai cittadini immigrati sono stati riconosciuti, anche ai sensi dell’art.2 del T.U. D.Lgs. 286/98, che stabilisce la piena uguaglianza di diritti per i lavoratori extracomunitari rispetto ai lavoratori italiani, i benefici della disciplina delle assunzioni obbligatorie. 

Datori di lavoro obbligati alle assunzioni

Sono soggetti agli obblighi del collocamento disabili di cui all’art. 3 della L. 68/99 tutti i datori di lavoro pubblici e privati che occupano almeno 15 dipendenti.

I datori di lavoro devono presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione entro sessanta giorni dal momento in cui sono obbligati all’assunzione dei lavoratori disabili. 
Il mancato adempimento agli obblighi di legge viene verbalizzato dalla Direzione Provinciale del Lavoro. 
Le quote di riserva per le assunzioni obbligatorie sono le seguenti:

  1. Datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti: per essi sorge l’obbligo di assumere un lavoratore disabile ma solo in casi di nuove assunzioni.
  2. Datori di lavoro che occupano da 36 a 50 dipendenti: per essi sorge l’obbligo di assumere due lavoratori disabili.
  3. Datori di lavoro che occupano da 51 a 150 dipendenti: per essi sorge l’obbligo di assumere lavoratori disabili nella misura del sette per cento dei lavoratori occupati e un lavoratore appartenente alle categorie protette.
  4. Datori di lavoro che occupano oltre 150 dipendenti: per essi sorge l’obbligo di assumere lavoratori disabili nella misura del sette per cento dei lavoratori occupati e lavoratori appartenenti alle categorie protette nella misura dell’1%. 

L’art.5 comma 3 della l. 68/99 prevede la possibilità di esonero parziale dall’obbligo di assunzione per i datori di lavoro, pubblici e privati, occupanti almeno 36 dipendenti, che, per le speciali condizioni della loro attività, non possono rispettare interamente l’obbligo della riserva. 

Il Decreto del Ministero del Lavoro n. 357/00 ha richiesto per la sussistenza di speciali condizioni di attività la presenza di almeno una delle seguenti caratteristiche: 

  1. Faticosità della prestazione lavorativa richiesta
  2. Pericolosità connaturata al tipo di attività, anche derivante da condizioni ambientali nelle quali si svolge l’attività stessa
  3. Particolare modalità di svolgimento dell’attività lavorativa 

Quando ricorre almeno una delle precedenti condizioni, il datore di lavoro pubblico e privato possono richiedere alla Provincia di Torino Servizio Lavoro l’esonero parziale con apposita domanda adeguatamente motivata. 
Il Servizio Lavoro trasmette la richiesta all’Ispettorato del Lavoro che provvede ad eseguire gli opportuni controlli. 

Qualora il responso dell’Ispettorato sia positivo, il Servizio Lavoro può autorizzare l’esonero parziale fino alla misura percentuale massima del 60% della quota di riserva, in relazione alle caratteristiche dell’attività aziendale. 
L’autorizzazione all’esonero parziale è concessa a tempo determinato.