INDENNITA’ PER I CIECHI PARZIALI (“ventesimisti”)
La pensione ai ciechi parziali è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei soggetti riconosciuti ciechi civili parziali (cioè con un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi anche con eventuale correzione). La pensione è rivolta ai cittadini riconosciuti ciechi civili parziali dalla competente Commissione medica e in possesso di tutti i requisiti amministrativi previsti dalla legge.
Decorrenza e durata
La pensione è corrisposta per 13 mensilità a partire dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda (o, eccezionalmente, dalla data indicata dalle competenti commissioni sanitarie nel verbale di riconoscimento dell’invalidità civile inviato dall’Istituto).
La pensione non è reversibile e spetta anche dopo il compimento dei 67 anni di età (non si trasforma in assegno sociale sostitutivo).
Quanto spetta
Per l’anno 2024 l’importo della pensione è di 221,20 euro.
Ai fini dell’accertamento del requisito reddituale in sede di prima liquidazione si considerano i redditi dell’anno in corso dichiarati dall’interessato in via presuntiva. Per gli anni successivi si considerano, per le pensioni, i redditi percepiti nell’anno solare di riferimento mentre, per le altre tipologie di redditi, gli importi percepiti negli anni precedenti.
La pensione, in condizioni particolari di reddito, può aumentare di un importo mensile stabilito dalla legge (maggiorazione).
La pensione spetta anche in caso di ricovero gratuito a carico dello Stato.
Requisiti
Hanno diritto alla pensione non reversibile i ciechi parziali che soddisfano i seguenti requisiti sanitari e amministrativi:
- riconoscimento di cecità parziale con residuo visivo inferiore a un ventesimo in entrambi gli occhi, anche con eventuale correzione;
- residenza stabile e abituale sul territorio nazionale;
- stato di bisogno economico (limite di reddito personale annuo non superiore a 17.920 euro);
- cittadinanza italiana;
- per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all’anagrafe del comune di residenza;
- per i cittadini stranieri extracomunitari: permesso di soggiorno di almeno un anno di (art. 41 del Testo Unico sull’immigrazione);
- nessun limite di età.
La pensione è cumulabile con eventuali prestazioni concesse a seguito di invalidità contratta per causa di guerra, lavoro o servizio, purché sia stata riconosciuta per una patologia o menomazione diversa.
È compatibile con pensioni dirette di invalidità erogate dall’Assicurazione Generale Obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi e da ogni altra pensione obbligatoria per i lavoratori dipendenti.
La pensione è erogata anche in caso di ricovero in istituto pubblico.
Quando fare domanda
Per ottenere la prestazione è necessario anzitutto che la minorazione sia stata riconosciuta nel verbale rilasciato dall’apposita commissione medico legale al termine dell’ accertamento sanitario.
Nella domanda di avvio del procedimento devono essere inseriti anche i dati socioeconomici: eventuali ricoveri, svolgimento di attività lavorativa, dati reddituali, indicazione delle modalità di pagamento e della delega alla riscossione di un terzo o in favore delle associazioni.
Fanno eccezione le domande presentate dai minori, i quali, successivamente al ricevimento del verbale, devono presentare il modulo AP70 utilizzando il servizio “Invalidità civile – Invio dati socio-economici e reddituali per la concessione delle prestazioni economiche”, in cui inserire i dati necessari all’Istituto per la liquidazione delle prestazioni richieste.
L’iter di riconoscimento si conclude con l’invio da parte dell’INPS del verbale di invalidità civile tramite raccomandata A/R o all’indirizzo PEC, se fornito dall’utente e resta disponibile nel servizio Cassetta postale .
Come fare domanda
La domanda può essere presentata direttamente online sul sito dell’INPS, accedendo al servizio dedicato con le proprie credenziali, oppure tramite un ente di Patronato o un’associazione di categoria (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS).
Con l’eccezione delle domande di aggravamento, non è possibile presentare una nuova domanda per la stessa prestazione fino a quando non sia esaurito l’iter di quella in corso o, in caso di ricorso giudiziario, finché non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.
la pensione spettante ai ciechi civili parziali.