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INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMNETO AI CIECHI CIVILI ASSOLUTI

L’indennità di accompagnamento per i ciechi assoluti è una prestazione economica erogata a domanda, in favore di soggetti riconosciuti ciechi assoluti per i quali è stata accertata l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore oppure l’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita. L’indennità spetta ai non vedenti che la richiedono, indipendentemente dall’età e dalle condizioni reddituali.

Decorrenza e durata

L’indennità viene corrisposta per 12 mensilità a partire dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda o, eccezionalmente, dalla data indicata dalle competenti commissioni sanitarie nel verbale di riconoscimento dell’invalidità civile inviato dall’Istituto.

L’indennità è concessa al solo titolo della minorazione, cioè indipendentemente dalle condizioni economiche e dall’età dell’interessato.

È equiparata automaticamente all’indennità percepita dai grandi invalidi di guerra.

Quanto spetta

Per l’anno 2024 l’importo dell’indennità è di 978,50 euro per 12 mensilità.

Requisiti

Hanno diritto all’indennità di accompagnamento i ciechi totali che soddisfano i seguenti requisiti sanitari e amministrativi:

  • riconoscimento della cecità civile assoluta;
  • riconoscimento dell’impossibilità a deambulare autonomamente senza l’aiuto permanente di un accompagnatore, oppure riconoscimento dell’impossibilità a compiere gli atti quotidiani della vita senza un’assistenza continua;
  • cittadinanza italiana
  • per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all’anagrafe del comune di residenza;
  • per i cittadini stranieri extracomunitari permesso di soggiorno di almeno un anno (articolo 41, Testo UNICO immigrazione);
  • residenza stabile e abituale sul territorio nazionale.

Non è richiesto nessun requisito di reddito o di età.

L’indennità è cumulabile con la pensione ai ciechi totali e spetta per intero anche a chi è ricoverato in un istituto pubblico. È anche compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa.

È invece incompatibile con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio. È data facoltà al cittadino di esercitare il diritto di opzione per il trattamento più favorevole.

L’indennità è inoltre compatibile e cumulabile con l’indennità di comunicazione e l’indennità di accompagnamento per invalido civile totale, purché siano state concesse per distinte minorazioni, ognuna relativa a differenti status di invalidità (soggetti pluriminorati).

Quando fare domanda

Per ottenere la prestazione è necessario anzitutto che la minorazione sia stata riconosciuta nel verbale rilasciato dall’apposita Commissione medico legale al termine dell’accertamento sanitario.

Nella domanda di avvio del procedimento devono essere inseriti anche i dati socioeconomici: eventuali ricoveri, svolgimento di attività lavorativa, dati reddituali, indicazione delle modalità di pagamento e della delega alla riscossione di un terzo o in favore delle associazioni.

La domanda può essere presentata direttamente online sul sito dell’INPS, accedendo con le proprie credenziali al servizio dedicato, oppure tramite un ente di Patronato o un’associazione di categoria (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS).

Con l’eccezione delle domande di aggravamento, non è possibile presentare una nuova domanda per la stessa prestazione fino a quando non sia esaurito l’iter di quella in corso o, in caso di ricorso giudiziario, finché non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.

I minori titolari dell’indennità di accompagnamento per cieco assoluto, al compimento della maggiore età, devono presentare il modulo AP70 per l’erogazione della prestazione da maggiorenne (pensione non reversibile) senza necessità di effettuare ulteriori accertamenti sanitari.

Come fare domanda

La domanda può essere presentata direttamente online all’INPS attraverso il servizio dedicato, accedendo con le proprie credenziali, oppure tramite un ente di Patronato o un’associazione di categoria (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS).