CONTRIBUTO PER L’ADATTAMENTO DELL’AUTO

I disabili affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione hanno diritto a un contributo per l’adattamento tecnico del veicolo. In alcune regioni il contributo, previsto dall’art. 27 della L. 104/1992, è concesso anche a chi non ha la gravità dell’handicap, presentando solo il certificato di invalidità. Si consiglia quindi di informarsi preventivamente nella propria regione di residenza.  

Il contributo è relativo alla spesa per la modifica degli strumenti di guida (quale strumento protesico extra tariffario) ed è a favore dei titolari di patente di guida delle categorie A, B, e C speciali, con incapacità motorie permanenti. Tuttavia, è possibile che alcune regioni abbiano previsto la concessione del contributo a condizioni diverse (ad esempio, anche a chi adatta il veicolo al trasporto).

Viene concesso dalla regione di competenza tramite le Aziende Sanitarie Locali che contribuiscono alla spesa nella misura del 20%, a carico del bilancio dello Stato (art. 27, comma 1, L. 104/1992). I tempi di attesa per ottenere il contributo, nella forma di rimborso della spesa sostenuta pari al 20%, sono massimo due anni; in alcune regioni i tempi di attesa possono comunque essere abbastanza brevi.   

Alcune Aziende ULS richiedono, illegittimamente, l’originale della fattura; a tale richiesta va opposto rifiuto. Senza quell’originale, infatti, non sarà possibile richiedere la detrazione fiscale in sede di denuncia dei redditi. Correttamente altre Aziende ULS, richiedono una fotocopia e appongono un timbro sulla fattura originale, in cui si dichiara che, su quelle spese, si è erogato un contributo (che viene precisato). In tal modo si possono evitare elusioni fiscali. 

Contributo per l’adattamento dell’auto nella Regione Piemonte

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Il contributo viene concesso ai titolari di patenti di guida A, B e C speciali per modifiche agli strumenti di guida nella misura del
 20% delle spese sostenute, attestate da relativa fattura. Qualsiasi modifica deve essere rispondente alle prescrizioni riportate sulla patente; inoltre gli adattamenti devono sempre risultare sulla carta di circolazione.
destinatari del contributo sono: 

• persone titolari di patente di guida delle categorie A, B o C speciali;
• persone disabili per ridotte o impedite capacità motorie che necessitano di essere trasportate. 

Per i titolari di patenti di guida A, B e C speciali, la tipologia degli adattamenti sono indicati dalla commissione medica locale dell’ASL.
Per i disabili trasportati la tipologia degli adattamenti previsti riguarda: 

• pedana sollevatrice, scivolo a scomparsa, braccio sollevatore, paranco (ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico);
• sedile scorrevole/girevole atto a facilitare l’insediamento del disabile nell’abitacolo;
• sistema di ancoraggio delle carrozzelle con annesso sistema di ritenuta del disabile;
• sportello scorrevole;
• altri adattamenti non elencati, purché gli allestimenti siano caratterizzati da un collegamento permanente al veicolo e tali da comportare un suo adattamento effettivo. 

Bisogna rivolgersi presso l’ASL di residenza e allegare alla domanda:

• fotocopia del certificato rilasciato dalla Commissione medica locale dell’ASL;
• fotocopia del libretto di circolazione del veicolo;
• fotocopia della patente di guida;
• fotocopia della fattura dei lavori sostenuti per la modifica agli strumenti di guida o per gli allestimenti.