Skip to main content

CONTRIBUTO PER L’ADATTAMENTO DELL’AUTO

I disabili affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione hanno diritto a un contributo per l’adattamento tecnico del veicolo. In alcune regioni il contributo, previsto dall’art. 27 della L. 104/1992, è concesso anche a chi non ha la gravità dell’handicap, presentando solo il certificato di invalidità. Si consiglia quindi di informarsi preventivamente nella propria regione di residenza.  

Il contributo è relativo alla spesa per la modifica degli strumenti di guida (quale strumento protesico extra tariffario) ed è a favore dei titolari di patente di guida delle categorie A, B, e C speciali, con incapacità motorie permanenti. Tuttavia, è possibile che alcune regioni abbiano previsto la concessione del contributo a condizioni diverse (ad esempio, anche a chi adatta il veicolo al trasporto).

Viene concesso dalla regione di competenza tramite le Aziende Sanitarie Locali che contribuiscono alla spesa nella misura del 20%, a carico del bilancio dello Stato (art. 27, comma 1, L. 104/1992). I tempi di attesa per ottenere il contributo, nella forma di rimborso della spesa sostenuta pari al 20%, sono massimo due anni; in alcune regioni i tempi di attesa possono comunque essere abbastanza brevi.   

Alcune Aziende ULS richiedono, illegittimamente, l’originale della fattura; a tale richiesta va opposto rifiuto. Senza quell’originale, infatti, non sarà possibile richiedere la detrazione fiscale in sede di denuncia dei redditi. Correttamente altre Aziende ULS, richiedono una fotocopia e appongono un timbro sulla fattura originale, in cui si dichiara che, su quelle spese, si è erogato un contributo (che viene precisato). In tal modo si possono evitare elusioni fiscali. 

Contributo per l’adattamento dell’auto nella Regione Piemonte

Il contributo viene concesso ai titolari di patenti di guida A, B e C speciali per modifiche agli strumenti di guida nella misura del
 20% delle spese sostenute, attestate da relativa fattura. Qualsiasi modifica deve essere rispondente alle prescrizioni riportate sulla patente; inoltre gli adattamenti devono sempre risultare sulla carta di circolazione.
destinatari del contributo sono: 

• persone titolari di patente di guida delle categorie A, B o C speciali;
• persone disabili per ridotte o impedite capacità motorie che necessitano di essere trasportate. 

Per i titolari di patenti di guida A, B e C speciali, la tipologia degli adattamenti sono indicati dalla commissione medica locale dell’ASL.
Per i disabili trasportati la tipologia degli adattamenti previsti riguarda: 

• pedana sollevatrice, scivolo a scomparsa, braccio sollevatore, paranco (ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico);
• sedile scorrevole/girevole atto a facilitare l’insediamento del disabile nell’abitacolo;
• sistema di ancoraggio delle carrozzelle con annesso sistema di ritenuta del disabile;
• sportello scorrevole;
• altri adattamenti non elencati, purché gli allestimenti siano caratterizzati da un collegamento permanente al veicolo e tali da comportare un suo adattamento effettivo. 

Bisogna rivolgersi presso l’ASL di residenza e allegare alla domanda:

• fotocopia del certificato rilasciato dalla Commissione medica locale dell’ASL;
• fotocopia del libretto di circolazione del veicolo;
• fotocopia della patente di guida;
• fotocopia della fattura dei lavori sostenuti per la modifica agli strumenti di guida o per gli allestimenti.