SORDOCECITA’
La definizione di sordocecità è la più recente fra quelle che riguardano le minorazioni civili, riconoscendo nella particolarità della doppia grave limitazione sensoriale una “disabilità specifica unica”. La disposizione di riferimento è la Legge 24 giugno 2010, n. 107.
La Legge 107/2010, all’articolo 2, definisce “sordocieche le persone cui siano distintamente riconosciute entrambe le minorazioni, sulla base della legislazione vigente, in materia di sordità civile e di cecità civile.” L’articolo 3 precisa che “la condizione di sordocieco viene riconosciuta al soggetto che dall’accertamento risulti in possesso dei requisiti già previsti dalla legislazione vigente rispettivamente in materia di sordità civile e di cecità civile ai fini dell’ottenimento delle indennità già definite in base alle vigenti normative relative alle due distinte minorazioni.”
Ai ciechi totali viene riconosciuta l’indennità di accompagnamento, mentre ai ciechi parziali l’indennità speciale per i ciechi ventesimisti. Alle persone sorde prelinguali è riconosciuta l’indennità di comunicazione. Il sordocieco è chi ha entrambe le minorazioni, con una connotazione così grave da poter ottenere entrambe le indennità: quella per cieco e quella per sordo. Ricordiamo che l’indennità di comunicazione non spetta nel caso di sordità intervenuta in età matura. Viene concessa solo nel caso di sordità congenita o prelinguale.
La Legge 107/2010 prevede il cumulo e l’erogazione, in forma unificata, delle indennità derivati da cecità e sordità. Ciò era già previsto dalla Legge 31 dicembre 1991 n. 429 (articolo 2.1). La novità introdotta dalla Legge 107/2010 prevede anche il cumulo delle altre provvidenze e cioè delle pensioni, oltre che delle indennità. Quindi, il sordocieco percepisce oltre alle due indennità (di comunicazione e di accompagnamento) anche le due pensioni di cieco, parziale o totale, e per sordità prelinguale.
ACCERTAMENTO
Il Legislatore ha previsto che la valutazione della sordocecità sia effettuata dalla Commissione ASL prevista dalla Legge 104/1992. È una previsione molto inusuale e piuttosto strana. Infatti, quella Commissione di norma non viene chiamata ad accertare le minorazioni e, quindi, a definire i requisiti sanitari per l’ottenimento delle provvidenze economiche. Quella Commissione accerta l’handicap e non si esprime su altro. L’accertamento delle minorazioni civili spetta ad una Commissione formalmente diversa costituita ai sensi della Legge 15 ottobre 1990, n. 295.
Nello stesso articolo, la Legge 104 prevede che la Commissione sia integrata dagli specialisti preposti all’accertamento della sordità e della cecità. Inoltre l’accertamento dovrebbe concludersi in un’unica seduta e non prevedere revisioni.
Si tratta di una indicazione –quest’ultima – già espressa per via amministrativa ma che ora assume forza di legge. Infatti una Circolare del Ministero della Salute (Dipartimento della prevenzione e della comunicazione) del 27 settembre 2004 aveva dato indicazione agli Assessorati alla sanità delle Regioni «di semplificare le modalità di accertamento delle disabilità dei soggetti con sordocecità da parte delle commissioni medico legali delle Aziende ASL, nel senso di sottoporre a visita una sola volta, sulla base della documentazione clinica presentata, prevedendo in un’unica seduta la presenza di entrambi gli specialisti (oculista e otorino audiologo)».