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AGEVOLAZIONI PER L’ACQUISTO DI VEICOLI

Quali agevolazioni 

Per la persona disabile che acquista o adatta un veicolo intestato a se stessa (o al familiare o al figlio fiscalmente a carico ) sono previste alcune agevolazioni fiscali:  

  1. esenzione dal pagamento della Tassa automobilistica (bollo auto)
  2. IVA al 4%
  3. la detrazione IRPEF del 19%
  4. esenzione dall’imposta di trascrizione al PRA (ad eccezione delle persone non vedenti e sorde)  

L’esenzione dal pagamento del bollo auto spetta su un solo veicolo (auto o, in alcuni casi, motoveicolo) per volta. Per accedere a questo beneficio bisogna presentare una specifica domanda agli uffici periferici del Ministero delle finanze, allegando la documentazione prevista. Anche in questo caso sono previsti gli stessi limiti di cilindrata fissati per l’IVA agevolata (2000 cc motore a benzina, 2800 motore diesel). 

L‘IVA agevolata (4%) è riservata ai veicoli con cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se a benzina, e 2800 centimetri cubici, se con motore diesel, che rientrino in una delle seguenti categorie: motocarrozzette, motoveicoli per trasporto promiscuo, autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo o specifico. Si può beneficiare di questa agevolazione solo una volta ogni quattro anni, salvo cancellazioni dal Pubblico Registro Automobilistico avvenute prima della scadenza del quadriennio.

La detrazione IRPEF, che può essere fatta valere al momento della denuncia dei redditi, è pari al 19% della spesa sostenuta per l’acquisto e l’eventuale adattamento dell’auto. Questa cifra va sottratta dall’imposta lorda che, per quell’anno, si deve all’erario e può essere suddivisa in quattro quote annuali di pari importo. La spesa ammissibile alla detrazione è di 18075, 99 euro (al 19%). La detrazione spetta solo ogni quattro anni. Tuttavia nel caso in cui il veicolo sia cancellato (distruzione, rottamazione) dal Pubblico Registro Automobilistico prima dei quattro anni, è possibile accedere nuovamente al beneficio. In caso di furto e non ritrovamento del mezzo, sarà possibile usufruire nuovamente della agevolazione, ma sottraendo dalla spesa di 18075, 99 euro, il relativo rimborso assicurativo.
Sono detraibili, sempre con il vincolo dei quattro anni, anche le spese per le riparazioni che non rientrano nell’ordinaria manutenzione; sono escluse, quindi, le spese sostenute per gli interventi dovuti a normale usura del mezzo come pure i costi di esercizio quali, ad esempio, la tassa di possesso, il premio assicurativo, il carburante e il lubrificante. 

L’esenzione dalle imposte di trascrizione sui passaggi di proprietà (es. IET, APIET ecc.) spetta sia in occasione dell’acquisto di un veicolo nuovo (auto o, in alcuni casi, motoveicolo) che di un veicolo usato.  

Inoltre per chi deve adattare l’auto alla guida o al trasporto, è previsto un contributo ASL del 20% per l’adattamento dell’auto.  

Limiti di due anni nelle cessioni: l’articolo 1 comma 36 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ha stabilito che: in caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito delle autovetture per le quali l’acquirente ha usufruito dei benefici fiscali prima del decorso del termine di due anni dall’acquisto, è dovuta la differenza fra l’imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall’applicazione delle agevolazioni stesse. La disposizione non si applica per i disabili che, in seguito a mutate necessità dovute al proprio handicap, cedano il proprio veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti.  

Pertanto fino ai due anni se si cede il veicolo (auto o, in alcuni casi, motoveicolo), si devono restituire i benefici ottenuti, e fino ai quattro anni non si può comunque accedere nuovamente alle agevolazioni fiscali. 

Quali veicoli 

Ferme restando le limitazioni di cilindrata (2000 cc a benzina, 2800 cc diesel) previste per l’IVA agevolata, solo alcune tipologie di veicoli sono ammesse ai benefici fiscali e tributari. Possono fruirne le autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo, autoveicoli per trasporti specifici. Per i disabili psichici, mentali o motori è possibile inoltre accedere alle agevolazioni anche se i veicoli sono motocarrozzette a tre ruote, motoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici. Infine le spese sostenute a partire dal 2001 per l’acquisto di caravan, possono essere detratte in sede di denuncia dei redditi; sugli stessi veicoli si continua tuttavia a pagare l’IVA al 20%. 

 Destinatari 

Possono ottenere le agevolazioni le seguenti categorie di persone disabili o il familiare che li ha fiscalmente a carico (in tal caso il reddito annuo lordo della persona disabile non deve superare € 2.840,51):  

  • i non vedenti e sordi civili (ex “sordomuti”);
  • i disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento;
  • i disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni;
  • i disabili con ridotte o impedite capacità motorie.