Le “Linee guida per l’integrazione degli alunni con disabilità” è un documento di circa venti pagine che il Ministero dell’Istruzione ha emanato con la Nota del 4 agosto 2009. Si divide in tre parti:
- La prima parte racconta sinteticamente lo sviluppo della normativa italiana in materia di inclusione scolastica, evidenziando l’importanza della L. n° 517/77 e della Sentenza della Corte Costituzionale n. 215/87, nonché della Legge-quadro n. 104/92 sino alla L. n° 296/06 che esplicita il diritto al rispetto delle “effettive esigenze” dei singoli alunni con disabilità.
- La seconda parte riguarda l’organizzazione: ricolloca l’integrazione nel nuovo quadro del decentramento del Ministero agli Uffici Scolastici Regionali, proponendo la costituzione di Gruppi di lavoro interistituzionali regionali per coordinare i Gruppi provinciali e possibili nuovi gruppi a livello di piani di zona.
- La terza parte affronta il tema del ruolo inclusivo della scuola; scende più in dettaglio sui compiti organizzativi prevalenti del Dirigente scolastico, su quelli didattici di tutti i docenti del consiglio di classe, su quelli operativi dei collaboratori e delle collaboratrici scolastiche e su quello partecipativo della famiglia.
Il testo scende in maggiori approfondimenti per ambiti fondamentali, partendo dalla programmazione, che impone la previsione nel POF (Piano dell’Offerta Formativa) delle singole scuole, dei criteri organizzativi di accoglienza degli alunni con disabilità. Tale accoglienza deve essere orientata al lavoro didattico, per quanto possibile, degli alunni con disabilità nella propria classe e nel contesto del programma svolto dai compagni. Solo eccezionalmente può impostarsi collegialmente un PEI che, nell’interesse dell’alunno, preveda l’uscita dalla classe. Ma a tal proposito il documento stigmatizza le prassi negative della costituzione stabile di gruppi laboratoriali di soli alunni con disabilità. Altra prassi condannata è la delega dell’integrazione dei docenti curricolari ai soli docenti per il sostegno. Il Dirigente deve stimolare fin dall’iscrizione la formulazione di PEI orientati al progetto di vita che preveda i possibili sbocchi lavorativi. È importante infine che i Dirigenti scolastici promuovano reti di scuole come punto di riferimento e coordinamento per centri di documentazione, formazione e consulenze. Il testo passa poi a “direttive” relative alla corresponsabilità di tutti i docenti che hanno in classe un alunno con disabilità. Si insiste sul coinvolgimento di tutti i docenti nella presa in carico del processo di insegnamento-apprendimento e sulla valutazione degli alunni con disabilità loro affidati. A tal proposito si sottolinea che “la valutazione in decimi va rapportata al P.E.I., che costituisce il punto di riferimento per le attività educative a favore dell’alunno con disabilità. Si rammenta inoltre che la valutazione in questione dovrà essere sempre considerata come valutazione dei processi e non solo come valutazione dellaperformance.” La terza parte ed il documento si concludono con un paragrafetto concernente i diritti di coinvolgimento delle famiglie nel processo di integrazione, ribadendo la norma dell’art. 12, comma 5 della L. n° 104/92 secondo cui le famiglie hanno diritto a partecipare alla formulazione e verifica del Profilo Dinamico Funzionale (PDF) e del PEI. Esse hanno inoltre diritto a consultare la documentazione relativa al processo di integrazione.