Incremento della pensione di invalidità: ne ho diritto?
Il combinato della sentenza della Corte Costituzionale 152/2020 e del decreto legge “agosto” (decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, articolo 15) produce i seguenti effetti:
- hanno diritto all’incremento previsto dall’articolo 38, comma 4, della legge 448/2001 anche invalidi civili totali o sordi o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità previdenziale (legge 222/1984) dai 18 ai 60 anni;
- l’incremento consente di arrivare ad una erogazione complessiva pari a euro 651,51, per tredici mensilità.
- l’incremento massimo per invalidi civili totali e sordi è pari a 364,70 euro mensili;
- l’incremento massimo per i ciechi assoluti è pari a 341,34 euro mensili;
- il limite di reddito personale di riferimento per il pensionato solo è euro 8.469,63;
- il limite di reddito coniugale di riferimento per il pensionato sposato èeuro 14.447,42
Rimangono esclusi dall’incremento:
- gli invalidi civili parziali;
- gli invalidi civili totali, i ciechi totali, i sordi che non percepiscono la pensione; perché superano i limiti reddituali fissati per la sua erogazione;
- i minori invalidi, ciechi o sordi che siano;
Quali redditi?
Ai fini del calcolo dei redditi non sono conteggiate le pensioni e le indennità di accompagnamento per invalidità civile,cecità, sordità e altre erogazioni assistenziali erogate da enti locali (esempio FNA, vita indipendente ecc.); non è conteggiato nemmeno il reddito dalla casa di prima abitazione
Sono conteggiati tutti i redditi da lavoro dipendente o autonomo, anche occasionale, o a tempo parziale, comprese le borse lavoro comunque denominate, le pensioni previdenziali, incluse quelle ai superstiti (reversibilità).
Se il pensionato è solo viene rilevato esclusivamente il suo reddito
Se il pensionato è sposato anche quello del coniuge.
Se il pensonato vive in famiglia ma non è coniugato il reddito da considerare è solo il suo.
L’ISEE non c’entra nulla.
Ho diritto? E quanto mi spetta?
Gli incrementi sono teorici. In realtà, per i pensionati singoli, gli incrementi sono pieni solo a reddito zero. Qualsiasi altro reddito fa scendere l’incremento fino ad azzerarlo.
Il meccanismo è già noto e spiegato nella Tabella M5 dell’allegato 2 della Circolare INPS 147/2019:

Fonte: handylex.org